Balneazione, dalla Regione Puglia le nuove linee guida. Ora, il sindaco Lodispoto faccia rispettare la legge

MARGHERITA DI SAVOIA - “Al fine di disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale che lambisce le coste pugliesi, nonché delle strutture turistico-ricreative, allo scopo di garantirne l’armonizzazione nell’ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni locali”, il Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio, Costiero e Portuale della Regione Puglia, in data 22 aprile 2024, ha adottato la determinazione numero 213 (leggi) con la quale è stato disposto che: “la stagione balneare dura l’intero anno solare e che le strutture balneari devono essere aperte al pubblico dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre (periodo di apertura obbligatoria), mentre, la balneazione può essere praticata anche nel periodo successivo alla seconda domenica di settembre e sino al 31 maggio successivo (periodo di apertura facoltativa) e che, solo in quest’ultimo periodo è obbligo esporre l’avviso di balneazione non sicura, per assenza del servizio di salvamento”.

Poiché consentito dai titoli urbanistico-edilizi rilasciati dal Nostro Comune, “le strutture balneari possono essere utilizzate durante l’intero anno per le attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. servizi bar, ristorazione, attività sportive ed elioterapiche)”, oltre che per le “attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto della concessione”, queste ultime inspiegabilmente e realmente assenti sul territorio, costituendo così un unicum per un Paese marittimo.

“I Comuni costieri hanno l’obbligo: di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la raccolta dei rifiuti; di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti; di garantire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile) nonché di promuovere l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità e gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica; di disporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili; installare sufficienti ed idonei servizi igienici”.

Inoltre, nella determinazione sopra indicata, è fatto “obbligo ai concessionari di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l’accesso alla battigia. I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150” e che, “ai sensi dell’articolo 14, comma 15 della legge regionale n. 17/2015, l’accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di decadenza ex art. 47 lett. F) del Regio Decreto 327/1942 (Codice della Navigazione)”.

“I concessionari devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospicente la battigia, fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari”.

La sopra indicata determinazione stabilisce che: “È vietata la realizzazione di recinzioni” e che, “per l’esatta identificazione dell’area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazione con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi e al fine di assicurare l’uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna perimetrazione, nel senso che il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni fronte strada, purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all’accesso all’arenile ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. D) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17”, che prevede: “il transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esitano accessi alternativi in un ambito non superiore a 150 metri”.

La determinazione stabilisce, inoltre, che, “limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00, specifiche aree nell’ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00”; è precisato che “dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all’accesso all’arenile libero, anche in concessione e all’accesso al mare e al fine di assicurare l’uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni”.

Quelle soprariportate costituiscono alcune tra le più importanti prescrizioni la cui applicazione appare indispensabile al Nostro lungomare, perché possa definitivamente essere qualificato e giustamente valorizzato favorendo così quella soluzione del continuo e inopportuno stato di degrado in cui attualmente versa, con obbligo in capo ai Rappresentati della locale amministrazione (Sindaco, assessore all’ambiente, assessore al turismo e alle attività produttive e commercio) e al locale Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di concerto con il Personale dell’Ufficio Locale Marittimo, di farle rispettare o, in mancanza, di adottare i legittimi provvedimenti per la loro esecuzione.

Il disposto della sopra specificata determinazione costituisce l’urgente, utile e necessario strumento da adottare perché il lungomare di Margherita di Savoia, con la sua meravigliosa spiaggia e il suo limpido e ricco mare, che in questi giorni ospitano, rendendola così possibile, la lodevole manifestazione internazionale degli aquiloni, perché costituenti fondamentali fonti economiche e di garanzia sociale, trovi la territoriale definitiva qualificazione per essere posto pienamente a disposizione non solo della locale Collettività ma anche di Quelle dei Paesi limitrofi e perché possano essere vissuti ogni giorno dell’anno, per tutti gli anni e fino al compimento dei tempi.

La sua qualificazione favorisce la valorizzazione del territorio, mentre il suo razionale sfruttamento per scopi economici scandisce il grado dello stato sociale della Collettività che lo vive.

Questa situazione può certamente aiutare a combattere il decremento demografico da cui è fortemente colpito Margherita di Savoia, proprio per la ingiustificabile adozione di una seria e convincente politica economica sul territorio.

Infatti, la popolazione Salinara mentre al 31 dicembre 2018 contava 11.715 abitanti, al 31 dicembre dell’anno 2023, ne ha contati, invece, 11.262, corrispondente a un decremento del 3,9% della popolazione attiva.

La popolazione, ad oggi destinataria di ormai insopportabili dichiarazioni politiche, ha invece bisogno della guida di amministratori che abbiano il desiderio e il coraggio di spiegare le scelte intelligenti, ma soprattutto le dinamiche di un nuovo e diverso progetto sociale.

La letteratura sociologica Ci riferisce che: “se non c’è il desiderio (da parte dei governanti) anche il coraggio delle (singole persone o) idee viene a mancare e chi non ha il coraggio di progettare smarrisce la propria fiducia nel futuro”.

Uscire dalla minorità, pertanto, costituisce la grande sfida al futuro e alla modernità della Nostra economia, con le persone che diventano così cittadini.

Nello sperato tentativo di migliorare le condizioni della propria vita, nel Nostro Paese, invece, si perde; si dissolve agli occhi della Nostra indifferenza, che non significa tenere un atteggiamento di neutralità ma sostenere o incoraggiare le dinamiche del sottosviluppo, si può più permettere di affrontare la esistenza fondandola su criteri non più condivisibili.

Attraverso la qualificazione del territorio e la sua valorizzazione, si deve tenere fuori dai Nostri confini quella offensiva alla dignità della Popolazione, oltremodo verso quella nuova e giovane, il cui destino, in Questo Paese, non può e non deve essere pregiudicato, come anche argomenta molto autorevolmente il Nostro Presidente della Repubblica.

Avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO