MARGHERITA DI SAVOIA - «La disciplina dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, costituisce un argomento dibattuto “che contrappone chi preferisce la fiducia al sospetto a chi antepone il vincolo della legge alla discrezionalità del potere”.
Il codice dei contratti pubblici ha tentato di superare tale conflitto introducendo dei principi che tendono a salvaguardare le regole della trasparenza e della concorrenza attraverso l’imposizione di vincoli, quali quello della rotazione (art. 49 D.Lgs n. 36/2023), e di regole procedurali da rispettare.
Il principio di rotazione delle imprese aggiudicatarie è diretto a scongiurare il costituirsi di rendite di posizione ed evitare, quindi, la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante lo stesso appaltatore, al fine di preservare il principio di libera concorrenza.
Quello della procedura da seguire impone che i soggetti scelti debbano essere in possesso di documentati requisiti (SOA, CCIAA, ecc.) per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e che il provvedimento del funzionario responsabile dell’appalto deve recare l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito di apposita indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
Come è facile arguire, l’indagine di mercato è volta a conoscere gli operatori che sono interessati a partecipare alla selezione per lo specifico affidamento, mentre il contenuto dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato è condizionato dalla previsione o meno di un numero massimo di operatori da invitare e, qualora ciò non venga indicato, l’avviso dovrà, a sua volta, recare: il valore dell’affidamento; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di selezioni degli operatori economici nonché le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
Laddove, invece, l’avviso contempli il numero massimo di operatori da invitare, in tal caso, lo stesso deve indicare anche i criteri con i quali verrà effettuata la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi e coerenti, quindi, non solo con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, quanto con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Al fine di garantire la dovuta trasparenza, la stazione appaltante deve assicurare la pubblicità dell’attività di indagine, avvalendosi di strumenti idonei in relazione alla rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. È previsto che venga pubblicato “un avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC” per la durata non inferiore a 5 giorni, qualora ricorrano ragioni di urgenza. I vincoli della trasparenza e della pubblicità riguarderanno, anche, i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle suddette procedure, nonché gli elenchi, una volta costituiti, i quali dovranno essere pubblicati “sul sito web della stazione appaltante”.
In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante potrà avvalersi di un ulteriore strumento, costituito dai c.d. “elenchi di operatori economici”. È, infatti, possibile individuare gli operatori economici da invitare, utilizzando appositi elenchi determinati previo un avviso pubblico.
Per quanto concerne il criterio di selezione utilizzabile per l’aggiudicazione, la norma contempla il principio di libera scelta, prevedendo, infatti, che le stazioni appaltanti aggiudichino sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.
Infine, va precisato che, per garantire l’esigenza della trasparenza e della pubblicità, i bandi e gli avvisi di pre-informazione devono essere pubblicati a livello nazionale secondo le modalità previste dall’art. 85, con esclusione, però, della trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Mi sono limitato a trasfondere in questo scritto le considerazioni ampiamente condivise e più volte pubblicate su riviste specializzate per fornire un quadro soddisfacente, ed il meno tecnico possibile, al lettore.
Sulla scorta di quanto sopra ho avuto modo di esaminare i vari affidamenti fatti nell’ultimo anno dai funzionari responsabili di settore del Comune, per conoscere se tali procedure fossero state rispettate.
A parte qualche affidamento fatto in favore di imprese prive di idonea qualificazione, ho riscontrato un dato preoccupante: quasi tutti gli appalti sono stati affidati con percentuali di ribasso che non superano il 3% del prezzo posto a base della gara con ciò evidenziando una sostanziale diversità rispetto alle percentuali di ribasso che si registrano normalmente in materia di appalti di opere pubbliche e di servizi, che si attestano mediamente intorno al 20%.
L’altro aspetto che è venuto in evidenza è il ricorrente e singolare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che, è bene ricordarlo ai funzionari comunali che a tale sistema ricorrono, non implica il venir meno delle regole della concorrenza che impongono di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e di indicare i criteri in base ai quali sono stati scelti.
Non risulta, poi, che gli operatori siano stati scelti a seguito dell’avvio di una indagine di mercato, garantendo la dovuta trasparenza ed assicurando la pubblicità dell’attività di indagine mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
Se tutto questo è, invece, avvenuto, ne prenderò atto con soddisfazione; in caso contrario appare evidente che ci troviamo dinanzi ad una allarmante situazione di illegalità che pone seri interrogativi sulla gestione della cosa pubblica e sui controlli che gli Amministratori ed il Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, hanno il dovere di espletare per garantire il rispetto della legge e, con esso, l’interesse pubblico.
Mi auguro di leggere risposte rassicuranti da parte dell’Amministrazione non tanto per me, ma per i Margheritani.»
PIETRO DI BENEDETTO