MARGHERITA DI SAVOIA - «Ill.mo sig. Direttore, attraverso il giornale da Lei diretto, Mi permetto portare a conoscenza una situazione che sta facendo molto discutere tra la popolazione Salinara, proprio perché riguarda un importante aspetto che porta a qualificare o meno l’immagine della Nostra Cittadina anche sotto il profilo turistico.
LA NORMATIVA REGIONALE - La legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2022, rubricata: “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, all’art. 16 (attività all’aperto) expressis verbis:
1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all’aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell’intervallo orario 8.00-24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell’edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00-12.00 e 15.00-19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 19.00-24.00.
3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente”.
Mentre, l’art. 17 rubricato (attività temporanee) expressis verbis:
1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’art. 3 e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00-24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 15.00-22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 22.00-24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00-19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
L'ORDINANZA SALINARA - Ma, con ordinanza numero 35 emessa il 26 maggio 2023 (leggi, ndr), il Sindaco di Margherita di Savoia facendo illegittimamente riferimento alla sopra indicata norma regionale, per le sole emissioni sonore da parte dei titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, dei titolare di stabilimenti balneari in possesso delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, ha “ordinato per la stagione estiva 2023 e comunque sino al 15/9/2023, fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori, 1-a tutti gli esercizi pubblici ubicati nel centro urbano, di sospendere ogni tipo di emissione sonora alle ore 01:00 dal lunedì al giovedì, mentre venerdì-sabato e domenica e festivi infrasettimanali entro le ore 02:00. Nel bimestre luglio-agosto 2023 il limite orario viene fissato tutti i giorni alle h. 02:00. 2-a Tutti gli esercizi pubblici ubicati sulle litoranee (al di fuori del centro abitato), di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro 02:00 dal lunedì al giovedì, mentre venerdì-sabato e domenica e festivi infrasettimanali entro le ore 03:00; 3-a Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” - dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS, e dalle norme vigenti tese a contrastare l’inquinamento acustico. Gli esercenti le attività di somministrazione dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02.”
LE DEDUZIONI - Da quanto innanzi è stato descritto, si deduce, invece, non solo la non applicabilità o adozione della sopra descritta ordinanza agli esercizi pubblici di somministrazione questi ultimi compatibili con la sola nozione di musica di accompagnamento, il cui gestore dell’esercizio stesso è tenuto a moderare il volume in modo da ricondurlo a una percepibilità limitata all’ambito dell’area dove si servono le consumazioni, ma, a non prescindere da quanto sin ora precisato, qualora seppure erroneamente dovesse essere ritenuta applicabile ai locali di somministrazione di bevande e alimenti, nella ordinanza numero 35 del 26 maggio 2023 appaiono manifestamente insussistente gli elementi oggettivi perché essa potesse essere emessa, ovvero: la richiesta scritta e motivata da parte di un interessato e il parere preventivo della autorità sanitaria locale e perché potesse essere accordata una deroga ai principi della legge regionale, così come disposti dal terzo comma dell’articolo 16 e al secondo comma dell’articolo 17. Infatti, la norma statuisce che “Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente”.
Ma, ogni locale commerciale destinato alla somministrazione di bevande e alimenti, non rientra in nessuna delle categorie di soggetti indicati dall’articolo 8 della legge quadro 447/1995, in relazione all’elemento di fatto della musica che si ode distintamente dalla pubblica via anche a notevole distanza è incompatibile con la nozione di musica di accompagnamento, o piccolo trattenimento a esclusivo supporto delle consumazioni, delineando, viceversa, la fattispecie del trattenimento musicale, piccolo o grande che sia, essendo l’effetto di diffusione sonoro tipico dei concerti e simili spettacoli, ne deriva che nel caso di locali all’aperto, affinchè la musica si caratterizzi come di semplice accompagnamento, il gestore, deve, compatibilmente con la natura dei luoghi e la logistica, del proprio locale, o adottare barriere fisiche se ciò è possibile e consentito, ovvero moderare il volume in modo da ricondurlo a una percepibilità limitata all’ambito dell’area dove si servono le consumazioni.
L’IMPATTO AMBIENTALE - Tenuto sempre la non applicabilità della normativa regionale richiamata alla fattispecie che Ci impegna, si fa rilevare che l’articolo 8 della legge quadro in materia di inquinamento acustico che di cui si è fatto riferimento prevede l’obbligo di presentazione al Comune, da parte dei soggetti interessati, di idonea documentazione di previsione di impatto acustico i cui progetti, sottoposti a valutazione di impatto ambientale (dettagliatamente disciplinati dalla legge 349/1986, DPCM 377/1988 e DPCM del 27 dicembre 1988) devono anche essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico della popolazione interessata.
La legge quadro 447/1995 in materia definisce l’inquinamento acustico come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, e si pone l’obiettivo di tutelare l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico e che ai principi introdotti è stato assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione”.
Il Nostro Sindaco, pertanto, anziché combattere o ridurre nei limiti massimi il fenomeno dell’inquinamento acustico, con la emessa ordinanza lo ha favorito.
Inoltre, sempre secondo la sopra indicata legge quadro, perché la ordinanza di cui si discute possa trovare legittimazione, mentre le regioni debbono indicare i criteri in base ai quali i comuni tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità, ai comuni è mandato di adottare regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.
La quiete pubblica, intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una determinata fonte, con uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di tollerabilità, costituisce un bene collettivo, il quale si va facendo vieppiù scarso, rispetto al passato, anche nelle ore notturne; e poiché questo è il periodo della giornata che la massima parte della popolazione dedica riposo, è evidente che, con l’incremento dei rumori sono aumentati i disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinchè sia garantita la salute, che deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.) dagli enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni, e se questi ne hanno il dovere, i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni reprimano e non che favoriscano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per la conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone.
CONCLUSIONI - In questo contesto, la disposizione di cui all’articolo 9 della legge 447/1995 non può essere riduttivamente intesa come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal Nostro Ordinamento giuridico al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità ed igiene pubblica ma invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno della normativa dettata, in attuazione, come detto, del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’articolo 32 della Costituzione, allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico.
Quanto è stato innanzi riportato, in definitiva, evidenzia che la ordinanza emessa dal Sindaco di Margherita di Savoia manifesta violazione di leggi e la oggettiva insussistenza di regolamenti di zonizzazione, favorendo così la tenuta di condotte idonee a turbare la quiete e la salute pubblica, integrante la contravvenzione prevista e disciplinata dal comma 1 dell’articolo 659 c.p., elementi sufficienti perché, ai sensi dello stesso articolo 9 della legge 447/1995 il Prefetto, in attesa di provvedimenti di revoca da parte della emittente Autorità locale, possa esercitare il potere della sospensione della efficacia della ordinanza di cui si è parlato.
Vi confesso che avrei voluto parlare a Margherita di Savoia di cose o situazioni diverse da quelle che la storia locale invece continua a segnare.
Ma sono a parlarvi di argomenti pesantemente segnanti la vita e la storia locale, caratterizzati da un medesimo comune denominatore e sostenuti da uno stato di assoluto abbandono del territorio che ha portato al suo graduale degrado.
La sua urbanizzazione non riesce ad allinearsi a quel necessario processo di sviluppo e a dare vita a quella organizzazione capace di portare il Nostro Paese ad assumere le caratteristiche di una vera città turistica, nonostante il mare, la spiaggia e il lungomare danno il segnale della presenza di un fondamentale elemento della Nostra esistenza e della Nostra identità.»
avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO